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DL rilancio ed efficienza energetica, ecobonus e tanto altro

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Pochi giorni fa è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto DL Rilancio. Trattasi del nuovo decreto-legge recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia. L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha messo in ginocchio non solo il nostro paese. Tuttavia può essere un buon motivo per rialzarsi, più forti di prima.

Ecobonus nel DL Rilancio

Tante sono le misure di sostegno all’economia contenute nella bozza del Decreto Rilancio. Ma nell’articolo 119 è prevista la possibilità di fruire di una detrazione fiscale elevata al 110% delle spese sostenute per:

  • lavori di efficienza energetica e sismici,
  • installazione di impianti fotovoltaici,
  • installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Gli interventi sono agevolabili se realizzati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Da bozza del DL rilancio, possono fruire della detrazione:

  • persone fisiche per le unità immobiliari diverse da edifici unifamiliari non abitazione principale (quindi solo prime case),
  • condomini,
  • Iacp e gli enti con stesse finalità sociali,
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Ipotizzando, quindi, una spesa di 2.000,00 €, le persone fisiche potranno ridurre di 2.200,00 € il loro eventuale debito a titolo di IRPEF. Da bozza, solo in pochi casi, in alternativa alla detrazione, l’ammontare corrispondente potrà essere monetizzato con la sua cessione o il suo sconto.

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Energia e DL Rilancio nello specifico

La detrazione in misura del 110% spetta per:

  • interventi di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio per più del 25% della superficie,
  • azioni sulle parti comuni degli edifici o sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda, anche abbinati a impianti fotovoltaici o di microcogenerazione,
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, anche ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione d’impianti solari fotovoltaici.

Condizione per la detrazione è che i lavori realizzati assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. O eventualmente il conseguimento della classe energetica più alta, da provare con l’attestato di prestazione energetica (Ape).

Solo e soltanto se l’installazione degli impianti fotovoltaici sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica di cui sopra, si può fruire della detrazione del 110% delle spese sostenute:

  • se nel limite di spesa di 2.400 € per kW di potenza di picco (con spesa massima di 48.000 €),
  • fino ad un massimo di 48.000 €e nel limite di spesa di 1.600 € per kW di potenza nominale per ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed interventi di nuova costruzione,
  • fino ad un massimo di 48.000 € e nel limite di spesa di 1.000 € per kWh di capacità per l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici agevolati.

In conclusione, anche le spese per le colonnine di ricarica delle auto elettriche sono detraibili al 110%. Ma anche in questo caso, solo se l’intervento è contestuale agli interventi descritti in precedenza.

Chissà che questa pandemia non possa dare una spinta agli interventi ed investimenti dei privati in efficienza energetica.