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Rinnovabili: pubblicato in Gazzetta il d.lgs. RED II

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Il prossimo 15 dicembre entrerà in vigore il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti energetiche rinnovabili (FER). Il provvedimento definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari al raggiungimento degli obiettivi europei sulla quota di energia da fonti rinnovabili.

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Energia da fonti rinnovabili: definizione e obiettivi

La direttiva europea 2018/2001, meglio nota come Renewable Energy Directive II (o RED II) stabilisce un quadro comune per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili. In particolare, con l’espressione “energia da fonti rinnovabili”, oppure “energia rinnovabile”, così come definita nel testo del decreto, si intende l’energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili. Rientrano in questa categoria, in particolare:

  • l’eolico
  • il solare (termico e fotovoltaico)
  • l’energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina
  • l’energia idraulica
  • la biomassa
  • i gas di discarica e i gas residuati dai processi di depurazione
  • il biogas
  • l’energia geotermica.

In termini di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, l’Italia intende conseguire un obiettivo minimo del 30% entro il 2030.

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Meccanismi di incentivazione alle fonti energetiche rinnovabili

Nel Titolo II del Decreto Legislativo sono definiti i regimi di sostegno e gli strumenti di promozione per le fonti energetiche rinnovabili. Tali strumenti, in particolare, sono stati progettati in modo tale da risultare adeguati al raggiungimento dell’obiettivo nazionale al 2030.

I regimi di sostegno sono differenziati sulla base della potenza degli impianti. In particolare, per impianti di grande potenza (superiore a 1 MW), l’incentivo è attribuito attraverso procedure competitive di aste al ribasso effettuate in riferimento a contingenti di potenza. Per potenze installate minori di 1 MW, invece, l’incentivo è attribuito secondo i seguenti meccanismi:

  • attraverso una richiesta da effettuare direttamente alla data di entrata in esercizio, per le tecnologie con costi di generazione più vicini alla competitività di mercato;
  • tramite bandi in cui sono messi a disposizione contingenti di potenza, per le tecnologie innovative e con costi di generazione maggiormente elevati.

Le comunità energetiche

All’interno della definizione dei regimi di sostegno alle fonti energetiche rinnovabili, si distingue il caso delle comunità energetiche. Per impianti di potenza pari o inferiore a 1 MW facenti parte di comunità dell’energia o di configurazioni di autoconsumo collettivo, infatti, è possibile accedere a un incentivo diretto. Quest’ultimo, alternativo a quelli precedentemente descritti, premia l’energia autoconsumata istantaneamente. Il meccanismo di attribuzione si basa, anche in questo caso, su una richiesta da effettuare direttamente alla data di entrata in esercizio.

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Regimi di sostegno ai biocombustibili

All’interno dei meccanismi di incentivazione, largo spazio è dedicato al biometano prodotto o immesso nella rete del gas naturale. L’incentivazione, in questo caso, si espliciterà con l’erogazione di una specifica tariffa la cui durata e il cui valore saranno definiti successivamente con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica. Al produttore, in particolare, sarà assicurato lo stesso livello di incentivazione per l’utilizzo del biometano nel settore dei trasporti e in quello della produzione di energia elettrica e termica in impianti di cogenerazione industriale.

Coordinamento tra gli incentivi alle rinnovabili e il PNRR

Allo scopo di garantire una maggiore efficienza del provvedimento, è necessario un coordinamento fra gli strumenti di incentivazione del Decreto Legislativo RED II e quelli previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In particolare, l’Articolo 13 del suddetto decreto prevede delle condizioni di cumulabilità tra i sistemi di sostegno, al fine di favorire un utilizzo sinergico degli strumenti.

Sempre più spazio all’idrogeno

L’idrogeno è, senza alcun dubbio, uno dei protagonisti indiscussi della transizione energetica in corso. All’interno del d.lgs. Decreto Legislativo RED II, infatti, largo spazio è dedicato anche a questo vettore energetico. L’Articolo 38, in particolare, definisce delle procedure di semplificazione per la costruzione e l’esercizio di elettrolizzatori. La realizzazione di elettrolizzatori con potenza inferiore o uguale a10 MW, ad esempio, viene identificata dal decreto come attività in edilizia libera che non richiede, dunque, il rilascio di uno specifico titolo abilitativo.