Superbonus 110%, tutto quello che c’è da sapere
Il superbonus 110% è legge. Settimane fa è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto DL Rilancio. Trattasi del nuovo decreto-legge recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia. Ma anche energia e ambiente al centro della legge per rilanciare il nostro paese.
Superbonus 110%: a chi spetta
Gli interventi sono agevolabili se realizzati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Da bozza del DL rilancio, possono fruire della detrazione:
- persone fisiche per le unità immobiliari,
- condomini,
- Iacp e gli enti con stesse finalità sociali,
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Ipotizzando, quindi, una spesa di 2.000,00 €, le persone fisiche potranno ridurre di 2.200,00 € il loro eventuale debito a titolo di IRPEF. Da bozza, solo in pochi casi, in alternativa alla detrazione, l’ammontare corrispondente potrà essere monetizzato con la sua cessione o il suo sconto.
Non solo privati, ma anche le PA (Pubbliche Amministrazioni) potranno usufruire degli aiuti in varie misure.
Tutti gli interventi che rientrano nell’ecobonus
La detrazione in misura del 110% spetta per:
- interventi di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio per più del 25% della superficie,
- azioni sulle parti comuni degli edifici o sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda, anche abbinati a impianti fotovoltaici o di microcogenerazione,
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, anche ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione d’impianti solari fotovoltaici.
Condizione per il superbonus 110% è che i lavori realizzati assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. O eventualmente il conseguimento della classe energetica più alta, da provare con l’attestato di prestazione energetica (Ape).
Solo e soltanto se l’installazione degli impianti fotovoltaici sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica di cui sopra, si può fruire della detrazione del 110% delle spese sostenute:
- se nel limite di spesa di 2.400 € per kW di potenza di picco (con spesa massima di 48.000 €),
- fino ad un massimo di 48.000 €e nel limite di spesa di 1.600 € per kW di potenza nominale per ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed interventi di nuova costruzione,
- fino ad un massimo di 48.000 € e nel limite di spesa di 1.000 € per kWh di capacità per l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici agevolati.
In conclusione, anche le spese per le colonnine di ricarica delle auto elettriche sono detraibili al 110%. Ma anche in questo caso, solo se l’intervento è contestuale agli interventi descritti in precedenza.